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Bonus Bebè 2014

a riforma Fornero del 2012 (Legge 28 giugno 2012 n. 92) ha tra le altre cose legiferato in materia di aiuti alle mamme lavoratrici.
Nello specifico ha erogato 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per venire incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici che non vogliano usufruire del congedo parentale dopo i mesi di congedo obbligatorio (ovvero il perdiodo di astensione facoltativa che l’Inps sostiene versando il 30% di stipendio a chi ne faccia richiesta)
Il bando per l’assegnazione di questi 20 milioni è stato pubblicato sul sito dell’Inps (leggi qui per intero).
In via sperimentale dunque per questi anni 2013-2014-2015 le madri che rientrano al lavoro dopo la maternità hanno la possibilità di chiedere e ottenere un contributo mensile di 300 euro per 6 mesi da spendere per servizio di baby sitter o per iscrivere il figlio presso un asilo accreditato (sul sito dell’Inps anche l’elenco delle scuole di infanzia accreditate)
Il bonus potrà essere richiesto on line sul sito, e sempre online verranno pubblicate legraduatorie dei soggetti ammessi a beneficiare di questo bonus.

Ecco le indicazioni per richiedere e ottenere il bonus

Soggetti ammessi alla presentazione:
sono ammesse a richiedere il bonus le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio  le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Anche  le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale possono fare richiesta del bonus. In questo caso il contributo potrà essere richiesto per i mesi di congedo non ancora usufruiti ( non è possibile richiedere il contributo oggetto del presente bando per frazioni di mese).
Possono fare domanda solo le lavoratrici che appartengano alle categorie lavorative individuate dalla legge 28 giugno 2013, n.92 (riforma Fornero).
Soggetti non ammessi
Non sono ammesse alla domanda del bonus: le lavoratrici autonome;  le madri lavoratriciche hanno usufruito del “fondo per la famiglia del decreto Bersani (art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) e  le madri lavoratrici che sono già esentate totalmente dal pagamento dei servizi per l’infanzia pubblici o convenzionati.

Fonte: http://www.vitadamamma.com/

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