CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Provincia di Roma
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
IL DIRIGENTE
Visto l'art. n. 141 del D.Lgs. 30.04.1992, n? 285, detta precise norme di comportamento sulla velocità ed impone nel contempo precise norme da tenere ai conducenti; -il su indicato articolo, non sempre rispettato, nonostante la segnaletica esistente e l'opera di repressione e controllo da parte delle figure richiamata nell'art 12 del vigente C.D.S.; Ritenuto opportuno al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli attraversamenti pedonali nella Circ.ne sopra menzionata di istituire n. 3 attraversamenti pedonali rialzati di larghezza di cm. 250 (duecentocinquanta) di 7 (sette) centimetri dal piano viario e rampe della lunghezza di 150 (centocinquanta) centimetri, ai quali corrisponde un limite massimo di velocità di 30 Km/h; Visto:» che l'art. 40 -punto 11 -D.Lgs. 30.04.1992, n? 285, così recita: "In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi", che tra pedone ed automobilista, come sopra specificato, la precedenza è stabilita soltanto all'attraversamento pedonale, disegnato sulla pavimentazione, mediante strisce bianche parallele all'asse stradale; Considerato-che in zona urbana, il segnale inserito tra quelli utili alla guida "attraversamento pedonale" -fig. II 303 -art. 135 del D.P.R. 16.12.1992 -n? 495, è sempre a doppia faccia e localizza il passaggio pedonale; -che il segnale Fig. II 13 -Art. 88 -del D.P.R. sopracitato "attraversamento pedonale", presegnala un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extra urbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'art. 142 -comma 1 del Codice, mentre lo stesso può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza; Considerato:-che, periragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione, appare opportuna la realizzazione di interventi di moderazione del traffico atti al perseguimento di un duplice obiettivo: indurre gli automobilisti a contenere la velocità di percorrenza di alcuni tratti e consentire al pedone di muoversi in condizioni di sicurezza; -che l'intervento di moderazione del traffico che si intende porre in opera si basa sulla modifica del profilo longitudinale delle strJde interessate e in particolare, sullo sfalsamento altimetrico (nel seguito "attraversamento pedonale rialzato") di alcuni tratti di esso; -che la geometria dell'attravejisamento pedonale rialzato "tipo" può essere descritta come segue: -ingombro planimetrico: larghezza pari a quella della sezione della strada; lunghezza totale m 5,50 (lunghezza di ciascuna delle rampe = m 1,50; lunghezza della platea rialzata = m 2,50; -altezza dell'attraversamento pedonale rialzato: m 0,07; Ritenuto necessario per quanto sopra esposto, adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze dei pedoni, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, mediante la collocazione di attraversamenti pedonali rialzati e resi noti dalla segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada; Visto che le strade in questione non sono considerate corsia preferenziale per i mezzi di soccorso; Ai sensi dell'art 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 18.8.00 n.267; Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; ORDINA
Per i motivi innanzi esposti:; LA REALIZZAZIONE DI PLATEA RIALZATA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA POSA IN OPERA DI TRE P8.§SAGGI PEDONALI RIALZATI attraversamenti pedonali in quota idoneo ad introdurre un limite di velocità di 30 Km orari, avente un altezza massima di 7 centimetri dall'attuale piano viario, ed avente le rampe di accesso della lunghezza di 150 centimetri, il tutto corredato dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Cd.S. nelle seguenti vie:
- via A20sta civico 6 ;
- Via Casape civico 23 in adiacenza PARCO GIOCHI;
- 3. Via A. Corrado civico 52 F in adiacenza attività Commerciali.
- Segnalare la presenza dei suddetti attraversamenti pedonali con la seguente segnaletica stradale: -Limite di Velocità di 30 km/h (Fi2ura II 50 -art. 116 del Re2olamento di Esecuzione del Cd.S.) con posto in opera ad almeno 20 metri dall'Attraversamento Pedonale Rialzato.
- -Segnale di Attraversamento Pedonale (Fi2ura II 13 -art. 88 del Re2olamento di Esecuzione del Cd.S.); Presenza di dosso (Figura II 2 -art. 85 del Re2olamento di Esecuzione del C.d.S.);
-Il Settore LL.PP. è incaricato della installazione e posa in opera della relativa segnaletica
-La Polizia Municipale è incaricata della verifica, dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.
GCI
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(Dott. Marco Alia)
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